Supermercato del Pneumatico è:
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sanzioni e normativa per gli pneumatici invernali

Le multe per chi non rispetta l’obbligo sono quelle dettate dal Codice della strada e sono ovviamente le stesse in tutta Italia. Partiamo da qui, perché sulle sanzioni c’è spesso molta confusione. I casi sono tanti e si può partire dicendo che l’automobilista che viaggia su strade in cui vige l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo senza l’uno o l’altro pagaminimo 41 euro nei centri abitati e 84 euro al di fuori. Chi effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione ha diritto alla riduzione del 30%. Attenzione però: l’agente può intimare di fermare il mezzo finché non lo si mette in regola. E poi in città ci può essere ad esempio l’aggravio della guida pericolosa, e sono minimo altri 39 euro e scatta la decurtazione di 5 punti patente.

 

Dal 15 novembre 2023 (15 ottobre permesso il montaggio)e l’obbligo di pneumatici invernali catene da neve a bordo torna in vigore su molte strade italiane e termina il 15 APRILE 2024  Alcune ordinanze sono scattate anche prima (come ad esempio è accaduto in Valle d’Aosta), oppure avranno un termine diverso. Il periodo indicato dal legislatore (15 novembre-15 aprile) può infatti essere esteso dagli enti proprietari o dai gestori delle strade che emanano le ordinanze. Inoltre è importante ricordare che l’obbligo di catene da neve a bordo o di gomme invernali è valido anche al di fuori di questi periodi ovvero quando nevica o si forma il ghiaccio, perché si tratta - ovviamente - di una questione di sicurezza.

ORDINANZA generica (per la lombardia le date vanno dal 15 ottobre al 15 aprile)

Provvedimenti per la disciplina della circolazione dei veicoli in occasione di  precipitazioni a carattere nevoso o di formazione di ghiaccio del manto stradale.

Ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°. 267 (T.U.L.O.E.L.)
IL DIRETTORE DI SETTORE

Preso atto che: in costanza di eventi meteorologici di particolare intensità evidenziati in epigrafe, la circolazione dinamica e statica dei veicoli diventa oltremodo caotica e pericolosa da parte dei  conducenti in generale e dei mezzi pesanti in particolare; che: spesso non vengono utilizzati particolari accorgimenti tecnici quali catene o gomme da neve;
Considerato che: la sicurezza della circolazione diventa precaria;
VISTO il parere del Comando Polizia Locale;
VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, in presenza di precipitazioni a carattere nevoso o di formazione di ghiaccio sulla carreggiata, tutti i veicoli a quattro o più ruote, per poter circolare sulle strade, dovranno utilizzare apposite catene o gomme da neve.
Non dovranno essere altresì abbandonati veicoli sulla carreggiata o nel bordo di essa in modo da ostacolare l’intervento dei mezzi sgombraneve.
I veicoli che dovessero creare intralcio o restringere la carreggiata o comunque limitare l’utilizzo della rete viaria ad altri utenti, saranno rimossi a cura della Polizia Locale.
Così pure i veicoli sorpresi a circolare specie in prossimità di arterie in pendenza, se privi di catene  o gomme da neve, verranno fermati dalla Polizia Locale e verrà loro inibita la possibilità di proseguire fino a quando non si saranno dotati di ausili tecnici per la circolazione con neve o
ghiaccio.
La revoca dei provvedimenti di cui a precedenti ordinanze, in contrasto con la presente.
L’inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi qui contenuti, che entreranno in vigore con  l’esposizione dei cartelli, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice  della Strada.
L’applicazione della presente ordinanza spetta in via principale alla Polizia Locale e poi anche agli altri organi cui è demandato il servizio di Polizia Stradale.

 

 

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA RIGUARDO AGLI PNEUMATICI USURATI?  OLTRE ALLA SANZIONE, DECURTAZIONE  DI 3 PUNTI

 

Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimento a livello normativo per quanto concerne i pneumatici usurati montati su vetture circolanti: una pratica pericolosissima per l’incolumità di tutti.

Vogliamo quindi cogliere l’occasione per portare all’attenzione degli Associati cosa è stabilito nel Codice della Strada per questa tipologia di episodi e le iniziative che sono state intraprese da Federpneus e Assogomma insieme alle Istituzioni.

Il Codice della Strada non prevede solo una sanzione amministrativa, ma anche decurtazione punti della patente, e fermo del veicolo con ritiro carta di circolazione sino al ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte, da accertare tramite revisione obbligatoria presso la motorizzazione.
In sintesi:

L’Art.79 – Efficienza dei veicoli e loro rimorchi in circolazione – precisa che i veicoli a motore e rimorchi, durante la circolazione, devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza, stabilendo una sanzione amministrativa da € 84,00 a € 335,00 (2017: da € 85,00 a € 338,00).

Le prescrizioni tecniche di cui all’Art. 237 del Reg.to (Art. 79 del codice) per Ruote, pneumatici sono:

“Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possono compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso”.

Nell’Art. 175 – Condizioni e limitazioni della circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, viene vietata la circolazione dei veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. Chiunque viola le disposizioni del suddetto articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa ed alla decurtazione di 2 punti di demerito.

L’Art. 192 prevede inoltre che i funzionari, ufficiali e agenti possono ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada. Chiunque viola le disposizioni del suddetto articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa ed alla decurtazione di 3 punti di demerito.

 

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